Art. 14
Revisione della prova scritta
1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalle
sottocommissioni indicate all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. Le sottocommissioni assegnano a ogni elaborato un punto di
merito da zero a venti ventesimi.
3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di dieci ventesimi.
5. L'esito della prova scritta sara' reso noto a partire dal
giorno successivo al termine della relativa correzione (esclusi i
giorni di sabato, domenica e festivi) e comunque entro il giorno 24
giugno 2019, con avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio centrale relazioni
con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza,
viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666). Con il
medesimo avviso saranno rese note eventuali variazioni della data di
pubblicazione dell'esito della prova scritta.
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.
6. I candidati risultati idonei alla prova scritta, senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere
sottoposti alla prova di efficienza fisica, all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica (solo se non appartenenti al Corpo) e
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto
sempre sul predetto portale a partire dal giorno successivo a quello
di cui al comma 5.
Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento:
a) 1° giorno: prove di efficienza fisica;
b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, per i soli candidati non appartenenti al Corpo idonei
alle prove di efficienza fisica;
c) 5° e 6° giorno: all'accertamento dell'idoneita'
attitudinale, solo per i candidati appartenenti al Corpo idonei alle
prove di efficienza fisica e per gli altri aspiranti idonei agli
accertamenti dell'idoneita' psico-fisica.
7. I candidati non idonei alla prova scritta sono esclusi dal
concorso.
Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.