Art. 15
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare il livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono:
a) per il contingente ordinario, nelle seguenti:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova
di nuoto 25 m stile libero;
b) per il contingente di mare, nelle seguenti:
1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
prova di nuoto 25 m stile libero;
2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e
piegamenti sulle braccia.
2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nella
tabella in allegato 3, anche in una sola delle discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso.
3. Il candidato idoneo che riporta un punteggio tra 1 e 12
(comprensivo dell'esito della prova facoltativa) consegue, nel
punteggio delle rispettive graduatorie finali di merito, una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito:
===================================================
| Punteggio conseguito| Maggiorazione |
+=====================+===========================+
| da 1 a 2 | 0,05 |
+---------------------+---------------------------+
| da 2,5 a 3,5 | 0,10 |
+---------------------+---------------------------+
| da 4 a 5 | 0,15 |
+---------------------+---------------------------+
| da 5,5 a 6,5 | 0,20 |
+---------------------+---------------------------+
| da 7 a 8 | 0,25 |
+---------------------+---------------------------+
| da 8,5 a 9,5 | 0,30 |
+---------------------+---------------------------+
| da 10 a 11 | 0,35 |
+---------------------+---------------------------+
| da 11,5 a 12 | 0,40 |
+---------------------+---------------------------+
4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo non incide
sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi
obbligatori.
5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica, i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art. 7,
comma 1, lettera c), un certificato, in originale o copia conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di medici specializzati
in medicina dello sport.
6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione del concorrente alle suddette prove e, pertanto,
l'esclusione dal concorso.
7. Ai soli fini della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica, i candidati di sesso femminile devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova, un test di
gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra indicato, sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'amministrazione.
8. Per le concorrenti che risultano positive al test di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione provvede al
differimento delle stesse in data non successiva al 26 agosto 2019
non potendo procedere all'effettuazione della prova di efficienza
fisica e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo
stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
9. Laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora
alla data del 26 agosto 2019, tali candidate sono escluse dal
concorso.
10. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera c) provvede, con giudizio motivato e insindacabile,
all'eventuale differimento - a una data posteriore a quella prevista
dal calendario della prova di efficienza fisica e, comunque, non
oltre il 26 agosto 2019 - del candidato che:
a) consegni o faccia pervenire entro il giorno di svolgimento
della prova idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea
indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa,
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
rm0300000p@pec.gdf.it
b) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a uno dei membri della preposto organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali
esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione
dell'infortunio subito.
11. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza
fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso.
12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica,
se non appartenenti al Corpo della guardia di finanza, sono
sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non
idonei sono esclusi dal concorso.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.