Art. 16
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica
1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
a) da parte della sottocommissione indicata all'art. 7, comma
1, lettera d), mediante visita medica di primo accertamento, presso
il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme
Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia;
b) in ragione delle condizioni del soggetto al momento della
visita.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, tutti i
candidati devono essere in possesso del profilo sanitario compatibile
con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal
decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive
modificazioni e integrazioni, e alle direttive tecniche adottate con
decreto del comandante generale della Guardia di finanza.
Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet del Corpo
www.gdf.gov.it
Oltre al richiamato profilo sanitario, ai candidati che
concorrono per il contingente di mare - specializzazioni «nocchiere
abilitato al comando» e «tecnico dei sistemi di comunicazione e
scoperta» e' richiesto anche il possesso di:
a) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione;
b) campo visivo e motilita' oculare normali;
c) senso cromatico normale alle tavole pseudoisocromatiche.
Inoltre, coloro che concorrono per la specializzazione «nocchiere
abilitato al comando» non devono essere altresi' affetti dalle
imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali di cui
all'elenco in allegato 9.
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e
visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal
Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di
laboratorio.
In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere
indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per
l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del
possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. I candidati che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui
all'art. 14, comma 6, prestano servizio nel Corpo della guardia di
finanza non sono sottoposti alla visita medica.
7. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo
accertamento e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
in caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere
ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per il difetto
dei requisiti di cui al comma 11.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione
deve essere:
a) presentata al Centro di reclutamento, al momento della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
b) integrata da documentazione relativa alle cause che hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata da una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale
ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o
fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure
reclutative - Sezione allievi marescialli - via delle Fiamme Gialle
n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia entro il quindicesimo giorno solare
successivo a quello della comunicazione di non idoneita'.
Entro il medesimo termine, la predetta documentazione puo', in
alternativa, essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
1) redatta in originale come documento informatico ai sensi
dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma
dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico;
2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
Entro i tempi tecnici di espletamento della presente fase
selettiva, comunicati al candidato in sede di notifica della non
idoneita' e compatibilmente con questi, sara' comunque presa in
considerazione la documentazione:
3) spedita o inviata entro il suddetto termine di quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso;
4) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o copia
entro il suddetto termine di quindici giorni, il cui originale sia
prodotto nei termini indicati dal Centro di reclutamento.
In ogni caso l'amministrazione non si assume alcuna
responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella
consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra
indicati.
La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera a) o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga in originale
secondo le modalita' e nei termini ivi indicati.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la
visita medica di primo accertamento.
10. La sottocommissione per la visita medica di revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata la certificazione
prodotta, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non
idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di
reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento,
per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale riconvocazione avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
11. La visita medica di revisione non e' ammessa nei seguenti
casi:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia),
anche se in forma lieve;
b) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche
mediante test tossicologici di I e di II livello;
c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
d) difetto di senso cromatico normale alle tavole
pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per il
contingente di mare - specializzazione «nocchiere abilitato al
comando» (NAC).
12. La sottocommissione per la visita medica di primo
accertamento:
a) nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 11,
dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle
more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se
confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori
accertamenti sanitari.
13. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale.
14. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
15. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
16. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli
interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui
all'ultimo comma dell'art. 11.