Art. 20
Prove facoltative di lingua straniera e di informatica
1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 19, e' sottoposto alla prova facoltativa:
a. della lingua estera prescelta;
b. di informatica,
con le modalita' indicate in allegato 7.
2. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), integrate a
norma del comma 3 dello stesso articolo.
3. Le sottocommissioni, per la prova facoltativa di:
a) lingua straniera assegnano un voto espresso in ventesimi
pari alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a
quella orale;
b) informatica, assegnano un voto espresso in ventesimi.
Al concorrente, per ciascuna prova facoltativa nella quale
consegue un voto compreso tra dieci e venti ventesimi, sono
attribuite, ai fini della redazione della graduatoria finale di
merito, le seguenti maggiorazioni:
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| Punteggio | Maggiorazioni |
+===================+===========================+
| Da 10,00 a 11,00 | 0,10 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 11,01 a 13,00 | 0,30 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 13,01 a 15,00 | 0,60 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 15,01 a 17,00 | 1,00 |
+-------------------+---------------------------+
| Da 17,01 a 20,00 | 1,50 |
+-------------------+---------------------------+
4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, puo':
a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo in una lingua
straniera a scelta tra inglese, francese o spagnolo;
b) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua
tedesca. A tal proposito, la preposta sottocommissione e' integrata
ai sensi dell'art. 7, comma 4;
c) essere comunque assistito, sul posto, da personale
qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i
chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.