Art. 21
Mancata presentazione e differimento del candidato
alle prove concorsuali
1. Il candidato che, per cause non riconducibili
all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per:
a) sostenere la prova preliminare, le prove di efficienza
fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale e la prova orale, previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 15, 16, 18 e 19, e' considerato
rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i
tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive nonche'
delle prove facoltative di cui all'art. 20, i presidenti delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) e
f), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza,
solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAM@pec.gdf.it
b) sostenere la prova scritta, nella data prevista dall'art.
12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla
lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento
delle prove (a eccezione di quelle facoltative) ai sensi del comma 1,
lettera a), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.