Art. 22
Graduatorie finali di merito
1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera b),
predispongono distinte graduatorie finali di merito per il
contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di
mare.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che
abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 6, a esclusione delle lettere
g), h) e i).
3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui agli articoli 14 e 19, maggiorata dai punteggi
aggiuntivi ottenuti nella prova di efficienza fisica e nelle prove
facoltative di lingua straniera e di informatica nonche' dai titoli
di cui alla scheda in allegato 8.
4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in
servizio nel Soccorso alpino della Guardia di finanza.
5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso
della specializzazione di «motorista navale» e' formata secondo le
disposizioni dell'art. 1, comma 2, ed e' maggiorata dai punteggi di
cui alla predetta scheda in allegato 8.
7. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi
se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le
modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istituto
tecnico a indirizzo nautico e' attribuito anche nel caso in cui lo
stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2018/2019 e ne sia stata
fornita idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 5.
8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli
preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, qualora risultanti dalla
documentazione personale, saranno acquisiti d'ufficio.
9. Con determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono
dichiarati vincitori del concorso, i candidati che, nell'ordine delle
stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 1.
I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), non beneficiano di tale riserva laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66.
10. Le riserve di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche
i concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella
graduatoria finale di merito del contingente ordinario.
11. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti i posti riservati di cui all'art. 1:
a) comma 1, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento
agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del
contingente ordinario;
b) comma 2, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri
candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della
specializzazione «tecnico di macchine» che concorrono per i posti non
riservati.
12. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere
ricoperti:
a) i posti del contingente ordinario, le unita' disponibili
sono conferite in aumento al contingente di mare in proporzione al
numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni;
b) i posti di una o piu' specializzazioni del contingente di
mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento:
(1) alle altre specializzazioni a concorso con il medesimo
criterio di cui alla precedente lettera a);
(2) al contingente ordinario.
13. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso
l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna
della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero
verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 11.