Art. 23
Ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti
dei vincitori del concorso
1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere
di cui all'art. 1, comma 7, i concorrenti dichiarati vincitori sono
ammessi a un corso di formazione a carattere universitario, in
qualita' di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non
appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento, alla
quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da
parte del dirigente il Servizio sanitario della Scuola ispettori e
sovrintendenti, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico
nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica.
2. Il corso di formazione ha inizio nella data stabilita dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha una durata non
inferiore a due anni accademici.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi comunque, disponibili, nei trenta giorni
dall'inizio del corso, tra i concorrenti precedentemente dichiarati
vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle vacanze nel ruolo «ispettori» nell'anno in cui gli aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
4. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo,
a un corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto,
gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita'.
5. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
6. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di
finanza, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, sono
cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del
grado rivestito, e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa in
qualita' di allievo maresciallo.
Il periodo di servizio prestato come ufficiale in ferma
prefissata e' comunque:
a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio;
b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e
per la determinazione dell'anzianita' lavorativa ai fini del
trattamento previdenziale.
7. Ai sensi dell'art. 37, comma 5, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma
non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e
successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa.
8. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati di cui al comma 7, nei limiti dei posti in programmazione,
al successivo corso di formazione.
9. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione
al corso di formazione di cui al comma 8 e' subordinata al
superamento della visita medica di incorporamento, cui sono
sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del
dirigente il Servizio sanitario della Scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest'ultimo, nello
svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico
nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di
finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento
dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti
previsti dall'art. 16.
10. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della
Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al
comma 9, devono presentare i certificati e il test (se di sesso
femminile) previsti all'art. 17, secondo le modalita' all'uopo
stabilite.
11. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio
sanitario della Scuola ispettori e sovrintendenti accerta, ai sensi
del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati
devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli,
producendo ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
12. Agli allievi marescialli ammessi a frequentare il corso di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli
organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.