Art. 24
Mancata presentazione al corso
1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la
frequenza del corso, e' considerato rinunziatario al corso stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'amministrazione.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro 72
ore dalla data e ora di convocazione, al comandante della Scuola
ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, tramite posta
elettronica certificata all'indirizzo aq0230000p@pec.gdf.it sono
valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato
comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra
data. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della
proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni
vigenti.
Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati a cura
della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta
giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla
frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa
impeditiva.