Art. 26
Spese per la partecipazione al concorso e concessione
della licenza straordinaria per esami
1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti.
2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie
per esami militari per i giorni strettamente necessari. La rimanente
licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni
trenta, puo' essere concessa, per la preparazione agli esami orali,
solo a coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita' alle
prove di efficienza fisica. Per i militari frequentatori di corso, le
assenze maturate per la fruizione della predetta licenza, sono
computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di assenza
dall'attivita' didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni per altri concorsi banditi dal
Corpo, possono beneficiare della predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo restando
il tetto massimo di quarantacinque giorni annui di licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
Qualora il concorrente non si presenti alla prova orale, per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se
questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria dell'anno
successivo.
4. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede
della Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.