Art. 6
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
a) la relativa documentazione caratteristica deve essere
chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3,
comma 1;
b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio
di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1,
lettera a), punto 2), riferito alla data di scadenza del termine di
cui all'art. 3, comma 1;
c) i Comandi di secondo livello devono comunicare
tempestivamente al Centro di reclutamento:
1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei
partecipanti al concorso;
2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante
lo svolgimento del concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal
«Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza
di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate
con determinazione del comandante generale n. 225632, in data 20
luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, devono:
a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti
documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le
modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n.
225647/102, in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di
completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio
matricolare del Corpo della guardia di finanza»;
e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. al
Centro di reclutamento in modo da consentirne la rilevazione diretta
dall'applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 12, il
Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei
carichi pendenti.
4. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
hanno l'onere di presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it i documenti in carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, anche se non indicato nella domanda di partecipazione,
dei titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8
al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell'art.
22 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I candidati che concorrono per i posti riservati agli
appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista
navale» devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it la citata documentazione al Centro di
reclutamento della Guardia di finanza entro il 10 luglio 2019.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato nella data di sostenimento delle prove di
efficienza fisica, l'amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della
prova di efficienza fisica ovvero, per i soli militari che concorrono
per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della
specializzazione «motorista navale», oltre il 10 luglio 2019.
5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2018/2019 dovranno
presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno
comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di
studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il
modello in allegato 2.
6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di
cui all'art. 22, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al
Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status
per conseguire l'ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti
della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.