Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e
ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali
presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non
inferiore a colonnello:
a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di
merito, composta da:
1) due ufficiali della Guardia di finanza;
2) due esperti o docenti nelle materie oggetto di valutazione
in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di
tre anni dalla data di nomina della commissione.
La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le
altre fasi concorsuali, da almeno una ulteriore sottocommissione,
fermo restando l'unico presidente. Alle stesse, aventi la medesima
composizione di quella originaria, non puo' essere attribuito un
numero di candidati inferiore a cinquecento;
c) sottocommissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque ufficiali
medici, membri;
e) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei
medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado,
comunque con anzianita' superiore), membri;
f) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo, composta da
almeno dieci ufficiali della Guardia di finanza periti selettori,
membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio.
3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua
straniera e di informatica, le Sottocommissioni di cui al comma 1,
lettera b) sono integrate rispettivamente da:
a) docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre
anni dalla data di nomina della commissione o da ufficiali della
Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua;
b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o impiegati
nella specialita' telematica del ruolo tecnico logistico
amministrativo, o ispettori in forza alle articolazioni tecniche
della medesima specialita'.
4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti
sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale
specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1,
lettera f), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
6. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d),
e) e f) possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di
personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di
reclutamento.