IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e, in particolare, gli articoli 6 e 6-bis, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», e, in particolare, l'art. 33, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, comma 6, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 35, comma 6, nella parte in cui prevede le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia e protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge novembre 2005, n. 246»; Visto l'art. 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visti gli articoli 703 e 2049 del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'art. 1, comma 287, lettera b), e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; Visto l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che autorizza l'assunzione di un massimo di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio 2017, come modificato con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 27 ottobre 2017; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, commi 381, 384, e 387; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato», e, in particolare, l'art. 1; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 recante bando di concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato; Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 ottobre 2017, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, recante elevazione dei posti del concorso di cui al citato bando a complessivi millecentottantadue della Polizia di Stato; Visto il decreto del direttore centrale per le risorse umane n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, e, in particolare, l'art. 1, recante approvazione della graduatoria della prova scritta del citato concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato; Visto il decreto del direttore centrale per le risorse umane n. 333-B/12D.2.17/12217 del 28 maggio 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 29 maggio 2018, recante approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a millecentottantadue, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi millecentoquarantotto allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio 2017; Visto il proprio decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018, recante scorrimento integrale della graduatoria del concorso di cui al citato concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato, per complessivi quattrocentocinquantanove posti, corrispondenti ai candidati idonei che hanno riportato una votazione superiore a 9,50/10, ferme restando le riserve previste dalla normativa vigente in favore dei soggetti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, e successive modificazioni; Considerato il numero delle cessazioni valide ai fini delle nuove assunzioni intervenute nel corso dell'anno 2018; Considerata l'esigenza di determinare il contingente degli allievi agenti da assumere nella massima misura consentita dalla normativa vigente, dovendosi incrementare i dispositivi per i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto alle immigrazioni irregolari e di prevenzione del terrorismo internazionale; Considerata la necessita', ai fini dell'assunzione di cui al comma 2-bis dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, per il successivo avvio al previsto corso di formazione, di procedere con la massima possibile sollecitudine alle attivita' di verifica di cui alle lettere b) e c) di tale comma 2-bis, allo scopo di individuare i soggetti in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, e successive modificazioni, e, in particolare, di quelli di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, e successive modificazioni, come attuato dall'art. 1 del regolamento di cui al citato decreto del Ministro dell'interno n. 103/2018, che fissa il limite massimo di eta' di ventisei anni, salva la possibilita' di elevazione fino ad un massimo di tre anni, per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare, e di quelli di cui alla lettera d) del medesimo art. 6, comma 1, richiedente il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi universitari; Ritenuto di procedere, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, alla verifica del possesso dei citati requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio con riferimento a un numero di soggetti interessati da determinarsi nella misura necessaria a garantire il raggiungimento del contingente da assumere; Ritenuto di procedere con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza alla convocazione dei soggetti interessati, ove in possesso dei suddetti requisiti, ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, e successive modificazioni; Considerato che, anche alla luce dei citati principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa e delle riferite esigenze di celerita', risulta particolarmente gravoso eseguire, nei riguardi dei numerosi soggetti interessati, comunicazioni personali di avvio del citato procedimento di assunzione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni; Ritenuto pertanto, di doversi procedere, ai sensi del comma 2 del citato art. 8 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, mediante avviso pubblico contenuto nel presente decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; Decreta: Art. 1 Determinazione del contingente di allievi agenti da assumere 1. Il contingente di allievi agenti da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, e' determinato in milleottocentocinquantuno unita'. 2. Di tali unita', dieci sono riservate a soggetti in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, e successive modificazioni, di livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi universitari, fermi restando i requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato.