Art. 12 Clausola di invarianza finanziaria e disposizioni finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il direttore centrale per le risorse umane e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto. Roma, 13 marzo 2019 Il Capo della Polizia: Gabrielli