Art. 3 
 
Soggetti  interessati  dalla  verifica  del  possesso  dei  requisiti
              attinenti all'eta' e al titolo di studio 
 
    1. La verifica del possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 335/1982, e successive modificazioni, e' effettuata  nei  riguardi
degli idonei alla prova scritta di esame del  concorso  pubblico  per
l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della  Polizia  di
Stato di cui in premessa, limitatamente ad un  numero  sufficiente  a
garantire l'assunzione di  milleottocentocinquantuno  allievi  agenti
della Polizia di Stato. 
    2. Ai fini di cui al comma 1, in prima applicazione, le verifiche
sono effettuate con riguardo ai soggetti con votazione compresa nella
fascia 9,50-8,875 decimi, secondo la graduatoria della prova  scritta
approvata con l'art. 1 del decreto  del  direttore  centrale  per  le
risorse umane  n.  333-8/12D.2.17/16263  del  27  ottobre  2017,  del
concorso di cui al comma 1. 
    3. I soggetti di cui al comma 2, per fascia di  voto,  in  ordine
decrescente, sono individuati, ciascuno con il codice  identificativo
rispettivamente attribuito al momento dell'accettazione della domanda
di partecipazione al concorso di cui al comma 1, tra quelli  indicati
nelle seguenti Tabelle, pubblicate in apposita  sezione,  accessibile
dalla homepage, del sito web istituzionale www.poliziadistato.it  che
elencano i soggetti che, sulla base delle informazioni fornite  nella
suddetta domanda di partecipazione al concorso: 
      a) risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'eta'
e al titolo di studio (Tabella A); 
      b) sono esclusi dal procedimento, avendo superato  il  previsto
limite  di  eta'  anche  ai   sensi   dell'art.   2049   del   Codice
dell'ordinamento militare (Tabella B); 
      c) non possono considerarsi certamente esclusi dalla  procedura
di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica
di cui all'art. 4 (Tabella C). 
    4. Qualora, al termine dell'espletamento delle verifiche  di  cui
al presente articolo, il numero dei soggetti interessati in  possesso
dei requisiti non risulti sufficiente  a  garantire  l'assunzione  di
milleottocentocinquantuno allievi  agenti  della  Polizia  di  Stato,
l'ufficio responsabile procedera'  allo  svolgimento  delle  medesime
verifiche  nei  riguardi  di  ulteriori   contingenti   di   soggetti
interessati, per fascia di voto, in ordine decrescente. 
    5. Restano salve le riserve previste in favore  dei  soggetti  in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del  decreto
del  Presidente  della   Repubblica   n.   752/1976,   e   successive
modificazioni. 
    6. I  soggetti  interessati  che,  per  qualsiasi  ragione,   non
risultassero piu' in possesso del codice  identificativo  di  cui  al
comma 3  del  presente  articolo  potranno  farne  richiesta  con  le
modalita' di cui all'art. 4, comma 2.