Art. 3 Soggetti interessati dalla verifica del possesso dei requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio 1. La verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, e successive modificazioni, e' effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato. 2. Ai fini di cui al comma 1, in prima applicazione, le verifiche sono effettuate con riguardo ai soggetti con votazione compresa nella fascia 9,50-8,875 decimi, secondo la graduatoria della prova scritta approvata con l'art. 1 del decreto del direttore centrale per le risorse umane n. 333-8/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, del concorso di cui al comma 1. 3. I soggetti di cui al comma 2, per fascia di voto, in ordine decrescente, sono individuati, ciascuno con il codice identificativo rispettivamente attribuito al momento dell'accettazione della domanda di partecipazione al concorso di cui al comma 1, tra quelli indicati nelle seguenti Tabelle, pubblicate in apposita sezione, accessibile dalla homepage, del sito web istituzionale www.poliziadistato.it che elencano i soggetti che, sulla base delle informazioni fornite nella suddetta domanda di partecipazione al concorso: a) risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio (Tabella A); b) sono esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di eta' anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare (Tabella B); c) non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'art. 4 (Tabella C). 4. Qualora, al termine dell'espletamento delle verifiche di cui al presente articolo, il numero dei soggetti interessati in possesso dei requisiti non risulti sufficiente a garantire l'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato, l'ufficio responsabile procedera' allo svolgimento delle medesime verifiche nei riguardi di ulteriori contingenti di soggetti interessati, per fascia di voto, in ordine decrescente. 5. Restano salve le riserve previste in favore dei soggetti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, e successive modificazioni. 6. I soggetti interessati che, per qualsiasi ragione, non risultassero piu' in possesso del codice identificativo di cui al comma 3 del presente articolo potranno farne richiesta con le modalita' di cui all'art. 4, comma 2.