Art. 6 Modalita' di accertamento dell'efficienza fisica 1. I soggetti interessati, ai fini dello svolgimento dell'accertamento dell'efficienza fisica, dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' (o altro documento di identificazione in corso di validita') e di idoneo abbigliamento sportivo nel luogo, nel giorno e nell'ora per ciascuno stabiliti. Essi dovranno consegnare, a pena di esclusione, un certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in medicina dello sport. 2. Una commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica, composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore tecnico, sottoporra' i soggetti interessati all'accertamento dell'efficienza fisica, consistente nei seguenti esercizi ginnici, da superare in sequenza: ===================================================================== | Prova | Uomini | Donne | Note | +====================+===========+========+=========================+ | | | Tempo | | | | Tempo max | max | | | Corsa 1000 m | 3'55" | 4'55" | / | +--------------------+-----------+--------+-------------------------+ | Salto in alto | 1,20 m | 1,00 m | Max 3 tentativi | +--------------------+-----------+--------+-------------------------+ | Sollevamento alla | | | Continuativi (max 2 | | sbarra | n. 5 | n. 2 | minuti) | +--------------------+-----------+--------+-------------------------+ 3. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici di cui al comma 2 determinera' l'esclusione del soggetto interessato per inidoneita', con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 5. I soggetti interessati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza fisica saranno esclusi dal procedimento con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.