Art. 7 Modalita' di accertamento dell'idoneita' fisica e psichica 1. Una commissione per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia di Stato, sottoporra' i soggetti interessati, risultati idonei all'accertamento di cui all'art. 6 del presente decreto, agli accertamenti fisici e psichici di cui al presente articolo. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. L'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica consiste in un esame clinico generale e in prove strumentali e di laboratorio, oltre che nell'esame della documentazione sanitaria di cui al comma 3. 3. I soggetti interessati, all'atto della presentazione ai predetti accertamenti, dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validita' e, a pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della sua presentazione: a) certificato anamnestico, secondo il modello di cui all'Allegato 3, sottoscritto dal medico di fiducia e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale n. 198/2003. In proposito, l'interessato potra' produrre documentazione sanitaria relativa agli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, effettuati presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici, effettuati presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1) esame emocromocitometrico con formula; 2) esame chimico e microscopico delle urine; 3) creatininemia; 4) gamma GT; 5) glicemia; 6) GOT (AST); 7) GPT (ALT); 8) HbsAg; 9) Anti HbsAg; 10) Anti Hbc; 11) Anti HCV; 12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 4. E' facolta' della commissione di cui al comma 1 disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio o indagini strumentali, nonche' richiedere al soggetto interessato la produzione di certificati sanitari ritenuti utili. 5. La commissione di cui al comma 1 accerta il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza costituisce causa di inidoneita': a) sana e robusta costituzione fisica; b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7% e non superiore al 22% per gli interessati di sesso maschile, e non inferiore al 12% e non superiore al 30% per le interessate di sesso femminile; c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per gli interessati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le interessate di sesso femminile; d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40% per gli interessati di sesso maschile, e non inferiore al 28% per le interessate di sesso femminile; e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, e un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. 6. Costituiscono cause di inidoneita' anche le imperfezioni e le infermita' elencate nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 198/2003. 7. I giudizi della commissione di cui al comma 1 sono definitivi e comportano, in caso di inidoneita' dell'interessato, l'esclusione dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 8. I soggetti interessati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'idoneita' fisica e psichica saranno esclusi dal procedimento con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.