Art. 7 
 
     Modalita' di accertamento dell'idoneita' fisica e psichica 
 
    1. Una commissione per  l'accertamento  dell'idoneita'  fisica  e
psichica, composta da un primo dirigente medico, che la  presiede,  e
da quattro medici principali della Polizia di  Stato,  sottoporra'  i
soggetti  interessati,  risultati  idonei  all'accertamento  di   cui
all'art. 6 del presente decreto, agli accertamenti fisici e  psichici
di  cui  al  presente  articolo.  Le  funzioni  di  segretario  della
commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da  un  appartenente
ai  ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'interno  con  qualifica
equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della   pubblica
sicurezza. 
    2. L'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica consiste in un
esame clinico generale e in prove strumentali e di laboratorio, oltre
che nell'esame della documentazione sanitaria di cui al comma 3. 
    3.  I  soggetti  interessati,  all'atto  della  presentazione  ai
predetti   accertamenti,   dovranno   esibire   un    documento    di
riconoscimento in corso di validita' e,  a  pena  di  esclusione,  la
seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore  a  tre
mesi a quella della sua presentazione: 
      a)  certificato  anamnestico,  secondo  il   modello   di   cui
all'Allegato   3,   sottoscritto   dal   medico    di    fiducia    e
dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'
pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale n. 198/2003. In
proposito, l'interessato  potra'  produrre  documentazione  sanitaria
relativa agli accertamenti clinici o strumentali  ritenuti  utili  ai
fini della valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita  cardiologica,
effettuati presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.,
con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami ematochimici, effettuati presso una struttura pubblica
o  accreditata  con  il  S.S.N.,   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale: 
        1) esame emocromocitometrico con formula; 
        2) esame chimico e microscopico delle urine; 
        3) creatininemia; 
        4) gamma GT; 
        5) glicemia; 
        6) GOT (AST); 
        7) GPT (ALT); 
        8) HbsAg; 
        9) Anti HbsAg; 
        10) Anti Hbc; 
        11) Anti HCV; 
        12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test. 
    4. E' facolta' della commissione di cui al comma 1  disporre,  ai
fini di una piu' completa valutazione medico-legale,  l'effettuazione
di esami di laboratorio o indagini strumentali, nonche' richiedere al
soggetto interessato la produzione di certificati  sanitari  ritenuti
utili. 
    5. La commissione di cui al  comma  1  accerta  il  possesso  dei
seguenti requisiti, la cui mancanza costituisce causa di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7% e non superiore  al  22%  per  gli
interessati di sesso maschile, e non inferiore al 12% e non superiore
al 30% per le interessate di sesso femminile; 
      c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per  gli  interessati
di sesso maschile, e non inferiore a 20  kg  per  le  interessate  di
sesso femminile; 
      d) massa metabolicamente attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica  presente  nell'organismo  non  inferiore  al  40%  per   gli
interessati di  sesso  maschile,  e  non  inferiore  al  28%  per  le
interessate di sesso femminile; 
      e) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, e un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    6. Costituiscono cause di inidoneita' anche le imperfezioni e  le
infermita' elencate nella tabella 1 allegata al decreto  ministeriale
n. 198/2003. 
    7. I giudizi della commissione di cui al comma 1 sono  definitivi
e comportano, in caso di inidoneita'  dell'interessato,  l'esclusione
dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza. 
    8. I soggetti interessati che non si presenteranno nel luogo, nel
giorno  e   nell'ora   stabiliti   per   il   suddetto   accertamento
dell'idoneita' fisica e psichica saranno esclusi dal procedimento con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza.