Art. 8 Modalita' di accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. Una commissione di selettori per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, composta da un funzionario della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale, sottoporra' i soggetti interessati, risultati idonei agli accertamenti di cui all'art. 7, all'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui al presente articolo. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. Gli accertamenti attitudinali, diretti ad accertare l'idoneita' del soggetto interessato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire, consistono in una serie di test, sia collettivi sia individuali, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati e approvati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta di quest'ultimo, la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del soggetto interessato. 3. I giudizi della commissione di cui al comma l sono definitivi e comportano, in caso di inidoneita' dell'interessato, l'esclusione dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 4. Gli interessati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno esclusi dal procedimento con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.