Art. 9 
 
           Avvio al corso di formazione per allievi agenti 
 
    1. 1 soggetti interessati in possesso dei requisiti di  cui  agli
articoli  3,  4,  5,  6,  7  e   8,   individuati   nel   numero   di
milleottocentocinquantuno  unita',  sono  convocati  per  l'avvio  al
prescritto corso di formazione mediante il decreto di cui all'art. 2,
comma 3, lettera e). 
    2. Saranno dichiarati decaduti dalla  nomina  ad  allievo  agente
della Polizia di Stato i soggetti interessati che, senza giustificato
motivo, non si presentino nella sede e  nel  termine  rispettivamente
assegnati per la frequenza del suddetto corso  di  formazione,  e  al
loro  posto  saranno  chiamati  altri  interessati  in  possesso  dei
requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e  8,  secondo  l'ordine
della graduatoria della prova scritta di esame del concorso  pubblico
per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della  Polizia
di Stato, ferme restando le riserve previste in favore  dei  soggetti
in possesso dell'attestato di  bilinguismo  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica  n.  752/1976,  e  successive
modificazioni. 
    3. Al termine della fase residenziale del  corso  di  formazione,
gli agenti in prova della Polizia di Stato saranno assegnati in  sedi
di servizio non situate nella rispettiva provincia di origine, ne' in
quella di residenza ne' in quelle limitrofe. Ai fini di cui al  primo
periodo, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa  alla  Regione
Calabria e la Regione Sardegna e' considerata limitrofa alla  Regione
Lazio.