Art. 9 Avvio al corso di formazione per allievi agenti 1. 1 soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, individuati nel numero di milleottocentocinquantuno unita', sono convocati per l'avvio al prescritto corso di formazione mediante il decreto di cui all'art. 2, comma 3, lettera e). 2. Saranno dichiarati decaduti dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato i soggetti interessati che, senza giustificato motivo, non si presentino nella sede e nel termine rispettivamente assegnati per la frequenza del suddetto corso di formazione, e al loro posto saranno chiamati altri interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, secondo l'ordine della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato, ferme restando le riserve previste in favore dei soggetti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, e successive modificazioni. 3. Al termine della fase residenziale del corso di formazione, gli agenti in prova della Polizia di Stato saranno assegnati in sedi di servizio non situate nella rispettiva provincia di origine, ne' in quella di residenza ne' in quelle limitrofe. Ai fini di cui al primo periodo, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa alla Regione Calabria e la Regione Sardegna e' considerata limitrofa alla Regione Lazio.