Art. 5 Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di identita' o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I cittadini di uno Stato estero (cfr. art. 1, punto 4) devono essere muniti di un documento di identita' equivalente. Il documento di riconoscimento deve essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un valido documento d'identita'.