Art. 5 
 
 
   Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove 
 
 
    Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta
di identita' o  di  uno  dei  documenti  di  riconoscimento  previsti
dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
(testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa). I cittadini di  uno  Stato
estero (cfr. art. 1, punto 4) devono essere muniti di un documento di
identita' equivalente. 
    Il documento di riconoscimento deve essere in corso di  validita'
secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado
di esibire un valido documento d'identita'.