Art. 6 Graduatoria Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito in entrambe le prove i punteggi minimi previsti dall'art. 4, commi 7 e 13. La commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma la graduatoria finale sulla base della graduatoria di merito; qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane. La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata presa di servizio da parte della persona classificata in posizione utile all'assunzione, si riserva la facolta' di coprire il posto rimasto vacante seguendo l'ordine della graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria finale del concorso entro tre anni dalla data di approvazione. La graduatoria finale viene pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.