Art. 6 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale. 
    Sono considerati idonei  i  candidati  che  hanno  conseguito  in
entrambe le prove i punteggi minimi previsti dall'art. 4, commi  7  e
13. 
    La commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia forma la graduatoria finale  sulla  base  della
graduatoria di merito; qualora piu' candidati risultino in  posizione
di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane. 
    La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di  mancata
presa di servizio da parte della persona  classificata  in  posizione
utile all'assunzione, si riserva la  facolta'  di  coprire  il  posto
rimasto vacante seguendo l'ordine della graduatoria finale. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  finale  del  concorso  entro  tre  anni  dalla  data  di
approvazione. 
    La  graduatoria  finale  viene  pubblicata  sul   sito   internet
www.bancaditalia.it Tale pubblicazione assume valore  di  notifica  a
ogni effetto di legge.