Art. 9 
 
 
                   Nomina e vincolo di permanenza 
 
 
    La persona utilmente classificata dovra'  comunicare  alla  Banca
d'Italia - qualora non abbia gia' provveduto nella domanda on-line  -
un indirizzo di  posta  elettronica  certificata  al  quale  verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di  avvio  del
procedimento  di   nomina   e   assegnazione   ed   eventuali   altre
comunicazioni. Il possesso di un indirizzo PEC e' indispensabile  per
avviare il procedimento di assunzione. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione della persona  utilmente
classificata che non abbia tenuto comportamenti incompatibili con  le
funzioni da svolgere nell'Istituto e sia in  possesso  dei  requisiti
previsti per l'assunzione (cfr. art. 1). 
    La persona classificata  in  posizione  utile  all'assunzione  e'
nominata in prova come assistente - profilo tecnico. Al  termine  del
periodo di prova, della durata di sei mesi,  se  riconosciuta  idonea
consegue la conferma della nomina  con  la  stessa  decorrenza  della
nomina in prova; nell'ipotesi di esito  sfavorevole,  il  periodo  di
prova e' prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    La persona nominata  deve  prendere  servizio  entro  il  termine
comunicatole; eventuali proroghe del termine sono concesse  solo  per
giustificati motivi. Se rinuncia  espressamente  alla  nomina  o,  in
mancanza  di  giustificati  motivi,  non  prende  servizio  entro  il
termine,  decade  dalla   nomina,   come   previsto   dalle   vigenti
disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia. 
    Non sara' consentito presentare domanda  di  trasferimento  prima
che siano trascorsi cinque anni di permanenza a  Roma,  nel  Servizio
banconote;  successivamente,  la  mobilita'  sara'  a  domanda,  come
stabilito dal vigente Regolamento del personale.