Art. 12 Valutazione dei titoli La commissione esaminatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera a): a. valutera' i titoli posseduti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, dai soli concorrenti che abbiano riportato il giudizio di idoneita' a tutte le prove/accertamenti indicati all'art. 5, comma 1, lettere b), c) e d); b. attribuira' ai concorrenti cui ne riconoscera' titolo un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: «B», per i candidati di cui alla lettera a) del comma 1. dell'art. 1; «C», per i candidati di cui alle lettere a) e b) del comma 1. dell'art. 1; «D» per i candidati di cui alla lettera c) del comma 1. dell'art. 1; «E» e «F», a fattor comune per tutte le categorie di candidati di cui all'art. 1, comma 1.