Art. 16 
 
                       Presentazione al corso 
 
    1. Il corso allievi carabinieri si svolgera'  presso  una  Scuola
Allievi Carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri,  e  sara'  disciplinato
dalle disposizioni contenute nel  Regolamento  interno  della  Scuola
stessa. 
    2. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono  di
ospitare tutti i vincitori dello  stesso  concorso  presso  i  propri
Istituti di Istruzione, l'Amministrazione puo' articolare il corso di
formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove  non  diversamente
disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica
dei  frequentatori  del  primo  ciclo,  ferma  restando  la   diversa
anzianita'  di  iscrizione  nel   ruolo   corrispondente   al   ciclo
frequentato. 
    3. Al termine  del  corso  di  formazione  di  base,  i  militari
designati per la formazione e l'impiego specialistici in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare  ai  sensi
dell'art. 13, comma 5. e 6., saranno avviati  alla  frequenza  di  un
corso di specializzazione di durata non inferiore a tre mesi. 
    4.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i   candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo svolta dal dirigente del Servizio sanitario per  verificare
il  mantenimento  della  prescritta  idoneita'  psicofisica.  Qualora
riscontrati affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute,  i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  per  l'accertamento   dell'idoneita'   psicofisica   al
servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o
temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni  dalla
data fissata per la  presentazione,  comporteranno  l'esclusione  dal
concorso. Il giudizio  di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati
giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine  delle  graduatorie
di cui all'art. 13, da altri candidati idonei. 
    5.  All'atto  della  visita  medica  di  controllo  i   candidati
vincitori dovranno consegnare: 
      a. il certificato vaccinale infantile e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      b. in caso di assenza della relativa vaccinazione, il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      c. un certificato rilasciato da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
      d. ai soli  fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto
analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
precedenti la visita, attestante l'esito  del  dosaggio  quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed
espresso in termini di percentuale di attivita'  enzimatica.  Inoltre
dovranno rilasciare  dichiarazione  di  ricevuta  informazione  e  di
responsabilizzazione, conforme  al  modello  riportato  nell'allegato
«M». 
    I concorrenti vincitori di sesso  femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine),  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il  servizio  sanitario  nazionale,
entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione,  compresi
i festivi. 
    6. In caso di positivita' del  predetto  test  di  gravidanza  la
visita medica di controllo sara'  sospesa  ai  sensi  dell'art.  580,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 
    7. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla  Scuola
Allievi Carabinieri di assegnazione entro il  termine  fissato  nella
convocazione  saranno  considerati  irrevocabilmente  rinunciatari  e
sostituiti nei termini di cui all'art. 13,  comma  4.  La  Scuola  di
assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi  da
preavvisare tramite il Comando Stazione  Carabinieri  competente  per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso. 
    8. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito, previa verifica del mantenimento  dell'idoneita'  psicofisica
con le modalita' di cui  al  comma  3,  saranno  ammessi  alla  ferma
quadriennale   nell'Arma   dei   carabinieri,   perdendo   il   grado
eventualmente rivestito durante  il  servizio  prestato  nelle  Forze
armate, ed assunti in forza dalla Scuola Allievi Carabinieri sotto la
data dell'effettivo incorporamento. 
    9. Gli arruolati volontari quali allievi  carabinieri,  dopo  sei
mesi  dalla  data  di  arruolamento,  conseguiranno   la   nomina   a
carabiniere allievo, previo superamento di esami, e  saranno  immessi
in ruolo al  grado  di  carabiniere  al  termine  del  corso  secondo
l'ordine della graduatoria finale.