Art. 12 Esclusioni 1. L'amministrazione, con provvedimento motivato del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, puo' escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina ad atleta del Centro sportivo, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo l'effettivo incorporamento.