Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla
data di scadenza dei termini  per  la  presentazione  delle  domande,
indicato nell'art. 3, comma 1: 
      a) abbiano compiuto il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno.  Per
coloro che abbiano  prestato  servizio  militare  il  limite  massimo
d'eta' e' elevato a 28 anni. Non si applicano gli aumenti dei  limiti
di  eta'  previsti  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  i  pubblici
impieghi; 
      b)  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      f) abbiano tenuto condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati  in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  In  tal  caso,  la  dichiarazione
dovra' essere consegnata  all'atto  della  presentazione  alla  prima
prova concorsuale; 
      i) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il  1º  gennaio
2018 e  la  data  di  scadenza  della  presentazione  delle  domande,
indicato nell'art. 3, comma 1, nella  disciplina/specialita'  per  la
quale intendono concorrere, risultati agonistici  di  livello  almeno
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle federazioni sportive nazionali  affiliate  al  CONI,  la  cui
valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8.
Per i titoli di manifestazioni con  cadenza  pluriennale  (Olimpiadi,
Mondiali, Europei, Giochi del  Mediterraneo,  Universiadi),  oltre  a
quelli acquisiti nel  suddetto  periodo  temporale,  sono  valutabili
anche  quelli  acquisiti  antecedentemente  al  1°  gennaio  2018  se
relativi  all'ultima  edizione   della   manifestazione   pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda; 
      j)  essere  riconosciuti,  da  parte  del   Comitato   olimpico
nazionale italiano (CONI)  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali
affiliate al CONI, «atleta di interesse nazionale». 
    2. Il conferimento della  nomina  ai  vincitori  del  concorso  e
l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto  corso   formativo   sono
subordinati: 
      a) al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica  e
attitudinale da accertarsi con le  modalita'  di  cui  ai  successivi
articoli 6 e 7; 
      b)  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      c) al non trovarsi in situazioni comunque non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 
    3. I  requisiti  di  partecipazione  al  concorso  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per l'eta',  fino  all'effettivo
incorporamento  quale  atleta  del  Centro  sportivo  dell'Arma   dei
carabinieri. 
    4. Il direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso, per difetto dei requisiti prescritti.