Art. 7 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art.  6,
i concorrenti giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore  del
Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento,  in   applicazione
dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale  28  luglio
2005, citato  nelle  premesse.  Dette  norme  tecniche  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2.    Gli    accertamenti    attitudinali    sono     articolati,
fondamentalmente, in quattro distinti momenti: 
      a) somministrazione, a cura di un Ufficiale psicologo, di uno o
piu' test, di prestazione tipica e/o di performance, e/o  questionari
tesi alla raccolta semistrutturata di informazioni sul  candidato  in
funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di  riferimento.
Dette prove costituiscono il «protocollo testologico»; 
      b) valutazione  del  «protocollo  testologico»  a  cura  di  un
Ufficiale psicologo che, al riguardo, redige  un'apposita  «relazione
psicologica» sul candidato; 
      c) intervista attitudinale con un  Ufficiale  perito  selettore
attitudinale  che,  al  termine,  dell'esplorazione  delle  aree  del
«profilo  attitudinale»  di   riferimento,   riepiloga   le   proprie
valutazioni in una «scheda di valutazione attitudinale»; 
    Questi tre momenti iniziali  costituiscono  la  cosiddetta  «fase
istruttoria» degli accertamenti attitudinali volta  alla  preliminare
ricognizione e descrizione degli elementi  rilevanti  ai  fini  della
formazione  della  decisione  finale  della   commissione   per   gli
accertamenti attitudinali; 
      d)  colloquio  collegiale,  ovvero  «fase  costitutiva»   degli
accertamenti  attitudinali  attraverso  la  quale   la   commissione,
nominata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera  c)  e  comma  4  del
bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti  nella  fase
precedente, valutate le risultanze emerse nella fase istruttoria e in
base agli esiti di un  ulteriore  colloquio  condotto  dalla  stessa,
assumera' le deliberazioni  conclusive  in  merito  al  possesso  dei
requisiti attitudinali cosi' come previsti dal «Profilo attitudinale»
di riferimento quale carabiniere  effettivo  in  servizio  nell'Arma,
tenuto  conto  delle  responsabilita'  discendenti  dallo  status  da
assumere e dallo specifico settore di impiego, inclusa la propensione
a riconoscere, manifestare nella condotta ed  accettare,  in  maniera
consapevole, le norme, i doveri e le limitazioni propri del ruolo  da
assumere. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza  maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo  di   svolgimento   degli   accertamenti   stessi,   avverra'
esclusivamente  a  mezzo  e-mail  (inviata  all'indirizzo  di   posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 
    4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita', riportato al  termine
degli accertamenti attitudinali, e' definitivo e sara' comunicato per
iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
non saranno ammessi alle  successive  fasi  del  concorso  e  saranno
esclusi dal concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   e   di   quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche nel  pomeriggio,  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'Amministrazione militare. I concorrenti che sono gia' alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali.