Art. 8 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei soli concorrenti  che  abbiano  riportato  il
giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui  all'art.
7, posseduti alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e dichiarati nella  domanda
di partecipazione al concorso. 
    La commissione, dopo aver verificato il possesso  dei  titoli  di
cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  i),  dovra'   procedere   alla
valutazione dei titoli con le modalita' indicate  nell'art.  960  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Per la valutazione dei titoli di studio,  il  concorrente  che
abbia conseguito il titolo di studio all'estero  dovra'  documentarne
l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso.