Art. 10 
 
 
             Requisiti dei componenti delle commissioni 
 
 
    1. I dirigenti  scolastici  e  i  DSGA  che  aspirano  ad  essere
nominati  componenti  delle  commissioni  esaminatrici  devono   aver
prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni in  un'istituzione
scolastica. 
    2. I dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli  del  MIUR  che
aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni esaminatrici
devono aver prestato effettivo servizio nel ruolo per  almeno  cinque
anni. 
    3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina  a  componente
delle commissioni esaminatrici il possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti: 
      a.  prestare  o  aver  prestato  servizio   nelle   istituzioni
scolastiche con lingua d'insegnamento slovena; 
      b. avere, oltre  a  quella  della  lingua  italiana  scritta  e
parlata, conoscenza della lingua slovena scritta e parlata, ai  sensi
dell'art. 15 del decreto MIUR 8 ottobre 2015, n. 809; 
      c. dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento  equiparato
per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto  del
direttore generale per il  personale  della  scuola  31  marzo  2005;
attivita' di ricerca scientifica  sulla  base  di  assegni  ai  sensi
dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  ovvero
dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005,  n.  230,  ovvero
dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
      d. diploma di  perfezionamento  post  diploma  o  post  laurea,
master universitario di I o II livello con esame finale,  nell'ambito
delle materie oggetto d'esame.