Art. 12 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Il concorso si articola nelle prove scritte  di  cui  all'art.
13, nella prova orale di cui all'art.  14  e  nella  valutazione  dei
titoli di cui all'art. 15. 
    2. I programmi  concorsuali  sono  indicati  all'Allegato  B  del
decreto ministeriale.