Art. 14 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati  che  hanno  superato  le  prove  scritte  di  cui
all'art. 13, sono ammessi a sostenere la prova orale. 
    2.  La  prova  orale,   volta   a   accertare   la   preparazione
professionale del candidato, consiste in: 
      a. un colloquio sulle materie d'esame di cui all'allegato B del
decreto ministeriale, che accerta la preparazione  professionale  del
candidato sulle medesime e  sulla  capacita'  di  risolvere  un  caso
riguardante la funzione di DSGA; 
      b. una verifica della conoscenza degli strumenti informatici  e
delle tecnologie della comunicazione di piu' comune impiego; 
      c.  una  verifica  della  conoscenza   della   lingua   inglese
attraverso  la  lettura  e  traduzione  di  un  testo  scelto   dalla
commissione. 
    3. La prova orale ha una durata  massima  complessiva  di  trenta
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    4. La commissione assegna alla prova orale un  punteggio  massimo
complessivo di trenta punti. La prova e' superata dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno punti. 
    5. La griglia di valutazione della  prova  orale  e'  predisposta
dalla  commissione  esaminatrice  ed  opportunamente  riadattata   in
ragione della specificita'  del  presente  bando,  sulla  base  della
griglia del  Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'art.  8  del
decreto ministeriale. La griglia di  valutazione  e'  pubblicata  sul
sito internet dell'USR prima dell'espletamento della prova orale. 
    6. Con avviso da pubblicarsi sul sito  internet  dell'USR  almeno
venti giorni prima dell'inizio della prova orale sono  resi  noti  la
sede,  la  data  e  l'ora  di  svolgimento  della  prova  stessa.  La
pubblicazione di tale avviso  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione,
esclusivamente a mezzo di posta  elettronica  all'indirizzo  indicato
nella domanda di partecipazione  al  concorso,  del  voto  conseguito
nelle prove scritte. 
    7. La commissione, prima dell'inizio della prova orale, determina
i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di
esame nonche'  sceglie  i  testi  in  lingua  inglese  da  leggere  e
tradurre. Tali quesiti  sono  proposti  a  ciascun  candidato  previa
estrazione a sorte. Possono essere predisposti anche  quesiti  unici,
atti a una verifica complessiva delle materie d'esame. 
    8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    9. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  un
documento di riconoscimento in corso di validita' tra quelli previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. La prova orale non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai
sensi della legge 8 marzo 1989, n.  101,  nei  giorni  di  festivita'
ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
    11. Il colloquio si svolgera' in parte in lingua  slovena  ed  in
parte in lingua italiana.