Art. 17 Graduatorie 1. La commissione esaminatrice, dopo aver valutato le prove scritte, la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito, composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso su base regionale, determinato all'art. 2, comma 8, e aumentato di una quota pari al venti per cento dei posti messi a bando per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, con arrotondamento all'unita' superiore. 2. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del dirigente preposto all'ufficio per l'istruzione in lingua slovena e sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero. 3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'assunzione nel profilo di DSGA e restano in vigore sino al loro esaurimento. 4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di prova ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell'interessato, i soggetti che lo abbiano gia' superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.