Art. 17 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione  esaminatrice,  dopo  aver  valutato  le  prove
scritte, la prova orale e i titoli, procede alla  compilazione  della
graduatoria regionale di merito, composta da un  numero  di  soggetti
pari, al massimo, ai  posti  messi  a  concorso  su  base  regionale,
determinato all'art. 2, comma 8, e aumentato di  una  quota  pari  al
venti per cento dei posti messi a bando  per  le  scuole  con  lingua
d'insegnamento slovena e con insegnamento  bilingue  sloveno-italiano
della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, con  arrotondamento
all'unita' superiore. 
    2. Le graduatorie  di  merito  sono  approvate  con  decreto  del
dirigente preposto all'ufficio per l'istruzione in lingua  slovena  e
sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sul sito internet del
Ministero. 
    3.  Le  graduatorie   sono   utilizzate   annualmente   ai   fini
dell'assunzione nel profilo di DSGA e restano in vigore sino al  loro
esaurimento. 
    4. I DSGA sono sottoposti, per la conferma in ruolo,  al  periodo
di prova ai sensi  del  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro.  Sono  esonerati  dal  periodo  di  prova,  con  il  consenso
dell'interessato,  i  soggetti  che  lo  abbiano  gia'  superato  nel
medesimo profilo professionale oppure in  corrispondente  profilo  di
altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.