Art. 18 Assunzione in servizio 1. Nei limiti delle facolta' assunzionali previste dall'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi ed assegnato ai ruoli provinciali esclusivamente sui posti disponibili e vacanti di cui all'allegato sub B. 2. La costituzione del rapporto di lavoro, che potra' avvenire, gradualmente, in ragione delle facolta' assunzionali maturate, e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Il trattamento giuridico ed economico del rapporto di lavoro e' disciplinato dal CCNL del comparto istruzione e ricerca. 4. Se l'avente titolo, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso subentra il primo candidato in posizione utile secondo l'ordine di graduatoria. 5. In base all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli aventi titolo all'assunzione devono permanere nella sede di prima assegnazione di titolarita' per un periodo non inferiore a quattro anni scolastici, oltre a quello dell'immissione in ruolo. 6. A conclusione della procedura selettiva verra' redatta apposita graduatoria di merito. I candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria hanno diritto all'assunzione esclusivamente sui posti disponibili presso le istituzioni scolastiche della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, come da allegato elenco sub A, in ragione della specifica qualificazione linguistica richiesta. 7. L'eventuale scorrimento della graduatoria potra' avvenire esclusivamente su posti resisi disponibili e vacanti presso le istituzioni scolastiche di cui all'allegato sub B.