Art. 9 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1.  Con  decreto   del   dirigente   preposto   all'ufficio   per
l'istruzione  in  lingua   slovena   e'   nominata   la   commissione
esaminatrice del concorso, sulla  base  dei  criteri  indicati  dalla
direttiva  del  Ministro  per  la  semplificazione  e   la   pubblica
amministrazione 24 aprile 2018, n. 3. Il presidente  e  i  componenti
delle commissioni,  ivi  compresi  i  membri  supplenti  e  i  membri
aggregati, saranno individuati tramite apposito avviso da pubblicarsi
sul  sito  internet  dell'USR.  Gli  aspiranti   forniranno   formale
dichiarazione attestante il possesso  dei  requisiti  per  far  parte
delle  commissioni,  la  mancanza  di  cause  di  incompatibilita'  e
inopportunita' e allegheranno il curriculum vitae. 
    2. La commissione esaminatrice e' composta da un presidente e  da
due membri e puo' comprendere anche soggetti collocati in  quiescenza
da non piu' di tre anni alla data di pubblicazione del bando. In sede
di prova orale, la commissione e' integrata da un componente  esperto
in  lingua  inglese  e  da  un  ulteriore   componente   esperto   in
informatica. 
    3. Il presidente e i componenti sono designati  fra  i  dirigenti
scolastici, i dirigenti amministrativi e tecnici dei ruoli  del  MIUR
con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni;  un
componente e' designato tra i DSGA con  un'anzianita'  nel  ruolo  di
almeno cinque anni. 
    4.  I  componenti  aggregati  esperti  di  lingua  inglese   sono
designati tra i docenti di ruolo nella classe A-24 o A-25, purche' in
possesso di almeno cinque anni di servizio specifico. 
    5. I componenti aggregati esperti di informatica  sono  designati
tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento  della  classe  di
concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di  servizio
specifico. 
    6. Per il presidente  e  ciascun  componente,  inclusi  i  membri
aggregati,  e'  prevista  l'eventuale  nomina  di  un  supplente.  Il
presidente e i componenti, inclusi i membri aggregati e i  supplenti,
devono possedere i requisiti indicati dal presente bando. 
    7. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla terza area. 
    8.  Salvo  i  casi  di  motivata  impossibilita',  e'   garantito
l'equilibrio di genere, evitando che i componenti  delle  commissioni
siano per piu' di due terzi dello stesso sesso. 
    9.  Per  i  compensi  dei  componenti  delle  commissioni,  delle
sottocommissioni e del personale addetto alla vigilanza  di  concorso
si applica il decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  23
marzo 1995, fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3,  del
decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio  2010,  n.
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