Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta'; 
      d)  possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'art. 26 della citata legge n. 53/1989; 
      e) titolo di studio di diploma di scuola  secondaria  di  primo
grado o equipollente; 
      f)  essere  stati  riconosciuti  da  parte  del  CONI  o  dalle
Federazioni sportive nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  ed,
inoltre, essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi
elencati all'art. 7 del presente bando; 
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia  in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale n. 198/2003, in quanto compatibili ai sensi dell'art.  6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003; 
      h) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente. 
    2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti  fino  alla  data
dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato, escluso quello dell'eta'. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da  pubblici  uffici,   dispensati   dall'impiego   per   persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti  dall'impiego  statale,  ai
sensi dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
abbiano riportato una condanna  a  pena  detentiva  per  delitto  non
colposo  o  siano  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta  e  delle  qualita'  morali  e  quelli  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego   e   la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la  responsabilita'  penale,  il  candidato  decadra'  dai   benefici
conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore  sulla
base di una dichiarazione non veritiera. 
    5.  L'Amministrazione  provvedera',  altresi',  ad  accertare  il
possesso dei titoli sportivi di cui al precedente  comma  1,  lettera
f), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili
per la partecipazione al concorso. 
    6. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva». 
    7. L'esclusione dal concorso, per  difetto  di  uno  o  piu'  dei
requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.