Art. 8 Graduatorie 1. La commissione esaminatrice formera' le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato. 2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.