Art. 9 Pubblicazione graduatorie 1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza saranno approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso decreto sara' approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli stessi provvedimenti saranno consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it