Art. 9 
 
 
                      Pubblicazione graduatorie 
 
 
    1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica  sicurezza  saranno  approvate  le  graduatorie  di   merito
relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei
punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede  di  valutazione
dei titoli. Con lo stesso  decreto  sara'  approvata  la  graduatoria
finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso saranno  pubblicate
nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero  dell'interno  e
di tale pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana.   Gli    stessi
provvedimenti  saranno  consultabili  anche  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it