Art. 2 I commi 2 e 3, dell'art. 7, del decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 sono cosi' modificati: «2. La Direzione Selezione VFP di Mariscuola Taranto e' delegata dalla DGPM all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 del presente bando, fatta eccezione per quelli relativi: al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale; agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 3. La Direzione Selezione VFP di Mariscuola Taranto e' delegata altresi' dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2 e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), g), h), i) e l) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1 del presente articolo. Mariscuola Taranto provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza.».