Art. 2 
 
    I commi 2 e 3, dell'art. 7, del decreto interdirigenziale  n.  16
del 25 luglio 2018 sono cosi' modificati: 
      «2.  La  Direzione  Selezione  VFP  di  Mariscuola  Taranto  e'
delegata dalla DGPM all'acquisizione,  istruttoria  delle  domande  e
verifica dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1 del presente bando,
fatta eccezione per quelli relativi: 
        al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
        agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. 
    3. La Direzione Selezione VFP di Mariscuola Taranto  e'  delegata
altresi'  dalla  DGPM  allo  svolgimento  delle  operazioni  inerenti
all'accertamento  dei  requisiti  previsti  dall'art.  2  nei  limiti
specificati  dal  precedente  punto  2  e  a  effettuare  le   dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1,  lettere  e),  g),
h), i) e l) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per
delitti non colposi,  nonche'  quelle  concernenti  il  comma  1  del
presente articolo. 
    Mariscuola Taranto provvedera' alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti  di  esclusione  o  mancata   ammissione   di   propria
competenza.».