Art. 10
La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei
e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla
qualifica di Consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di venti
giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di
decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,
ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.