Art. 3 
 
    Con provvedimento  motivato  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  sentito  il  Consiglio  di  Presidenza   della   giustizia
amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i  candidati  che
difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle  risultanze
del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e  costante
rendimento.