Art. 3
Con provvedimento motivato del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i candidati che
difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze
del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante
rendimento.