Art. 6
Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale.
Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:
1) diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto
romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto
dell'Unione europea;
3) diritto amministrativo (prova teorica);
4) diritto amministrativo (prova pratica);
5) scienza delle finanze e diritto finanziario.
Durante le prove scritte sara' consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione
senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano stati
preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa
verificati.
Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in un'unica busta delle buste contenenti
gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte, ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano
riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi.