Art. 7
La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico,
sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul
diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e
penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto
italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e
sulla politica economica e finanziaria.
La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.
Nella prova orale, i candidati devono riportare non meno di
quaranta punti.