Art. 8
La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti
ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in
ciascuna delle prove scritte e del punteggio ottenuto nella prova
orale.
Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di
esame, la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.