Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, sono: 
      a) per il contingente ordinario, distinte in: 
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia; 
        (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e  prova
di nuoto 25 m stile libero; 
      b) per il contingente di mare, distinte in: 
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000  m.
e prova di nuoto 25 m stile libero; 
        (2) prova facoltativa a  scelta  tra  corsa  piana  100  m  e
piegamenti sulle braccia. 
    2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nelle
tabelle di cui all'allegato 4, anche in  una  sola  delle  discipline
obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione dal
concorso. 
    3. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    4. Al candidato risultato idoneo e'  attribuita,  ai  fini  della
redazione della graduatoria finale di merito relativa alla  categoria
di posti per la quale concorre, una maggiorazione di  punteggio  pari
alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in  quella
facoltativa eventualmente sostenuta. 
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  7,
comma 1, lettera a), un certificato, in originale o  copia  conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione medico sportiva italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport. 
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alle  suddette   prove   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidette prove,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'amministrazione. 
    8.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse in data non successiva al 21  ottobre  2019
non potendo procedere  all'effettuazione  alle  prove  di  efficienza
fisica e dovendo esimersi dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 
    9. Laddove lo stato di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data del 21  ottobre  2019,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso. 
    10. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera  a)  provvede,  con  giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento - a una data posteriore a quella  prevista
dal calendario della prova di  efficienza  fisica  e,  comunque,  non
oltre il 21 ottobre 2019 - del candidato che: 
      a) consegni o faccia pervenire entro il giorno  di  svolgimento
della  prova  idonea  certificazione  medica  attestante  postumi  di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione. Detta documentazione  puo'  essere,  in  alternativa,
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
rm0300000p@pec.gdf.it; 
      b) si infortuni prima o durante  l'espletamento  di  una  delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  Organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    11. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative  di  efficienza
fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.