Art. 16 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13 e 15, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2019@pec.gdf.it. Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.