Art. 17 
 
                       Valutazione dei titoli 
                   e graduatorie finali di merito 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  a),
predispone  distinte  graduatorie  finali  di  merito  per   ciascuna
categoria di partecipanti al concorso del contingente ordinario e  di
ogni specializzazione del contingente di mare. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4. 
    3.  Il  punteggio  complessivo  di  merito  e'  determinato   dal
punteggio  conseguito  nella  prova  scritta  di  cui  all'art.   11,
incrementato delle maggiorazioni di punteggio ottenute nelle prove di
efficienza fisica e dalla valutazione dei titoli di cui agli allegati
8, 9, 10, 11 e 12. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico o al valor civile. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    6. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono  ritenuti  validi
se posseduti alla data  di  scadenza  del  termine  previsto  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso  e  se  i
medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il  possesso,  sono
prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. 
    Il  punteggio  maggiorativo  per  il  possesso  del  diploma   di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  rilasciato  da   Istituto
Tecnico, Settore Tecnologico e' attribuito anche nel caso in  cui  lo
stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2018/2019 e ne sia stata
fornita idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 4. 
    7. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza vengono approvate le graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine  delle
stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 
    8. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possono  essere
ricoperti i posti  riservati  ai  possessori  dell'attestato  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati
iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario
di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), numero (2). 
    9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano  essere
ricoperti uno o piu' posti riservati ai volontari delle Forze armate,
le unita' resesi disponibili nell'ambito: 
      a) del contingente ordinario sono: 
        (1) equamente ripartite e/o conferite  in  aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': 
          (a) specializzazione «nocchiere»; 
          (b) specializzazione «motorista navale»; 
          (c) specializzazione «operatore di sistema»; 
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati per il  medesimo  contingente  ai  candidati  di  cui
all'art.  1,  comma  1,  lettera  b)  e,  qualora  ulteriormente  non
ricoperte, equamente ripartite e/o  conferite  in  aumento  ai  posti
messi a concorso per la medesima categoria del  contingente  di  mare
secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1); 
      b) del contingente di mare sono: 
        (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai  posti  a
concorso   riservati   alla   medesima   categoria   per   le   altre
specializzazioni,  secondo  l'ordine  di  priorita'   di   cui   alla
precedente lettera a), punto (1); 
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti destinati alla medesima categoria nell'ambito  del  contingente
ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte: 
          (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento  ai  posti
destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai candidati  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b), secondo l'ordine di priorita' di cui
alla precedente lettera a), punto (1); 
          (b)  ai  posti  destinati,  nell'ambito   del   contingente
ordinario, ai candidati di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). 
    10. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere
ricoperti uno o piu' posti destinati ai candidati di cui all'art.  1,
comma 1, lettera b), le unita' resesi disponibili nell'ambito: 
      a) del contingente ordinario sono: 
        (1) equamente ripartite e/o conferite  in  aumento  ai  posti
messi  a  concorso  per  la  medesima   categoria   nell'ambito   del
contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': 
          (a) specializzazione «nocchiere»; 
          (b) specializzazione «motorista navale»; 
          (c) specializzazione «operatore di sistema»; 
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai  volontari
delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte,  equamente
ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale
ultima  categoria  nell'ambito  del  contingente  di  mare,   secondo
l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1); 
      b) del contingente di mare sono: 
        (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai  posti  a
concorso   destinati   alla   medesima   categoria   per   le   altre
specializzazioni,  secondo  l'ordine  di  priorita'   di   cui   alla
precedente lettera a), punto (1); 
        (2) laddove cosi' non  ricoperte,  conferite  in  aumento  ai
posti messi a concorso per  la  medesima  categoria  nell'ambito  del
contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte: 
          (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento  ai  posti
riservati, nell'ambito del contingente di mare,  ai  volontari  delle
Forze armate secondo l'ordine di priorita'  di  cui  alla  precedente
lettera a), punto (1); 
          (b)  ai  posti  riservati,  nell'ambito   del   contingente
ordinario, ai volontari delle Forze armate. 
    11. Le graduatorie sono  rese  note  con  avviso  pubblicato  sul
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it, sulla  rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.