Art. 18 Ammissione al corso di formazione 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a un corso di formazione in qualita' di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 2. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione, l'Amministrazione si riserva la facolta' di articolare il corso di formazione in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori sara' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. 3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. 4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso di formazione, gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia, dovranno consegnare all'Istituto di Istruzione presso il quale sono stati convocati per la frequenza dell'attivita' addestrativa, copia: a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata; b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti. Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 5. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi nei termini previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i candidati di cui al comma 5, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione. 7. L'ammissione dei candidati al corso di formazione di cui al comma 6 e' subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13. 8. I concorrenti, convocati dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza per essere sottoposti alla visita medica di cui al comma 7, devono presentare i certificati e il test (se di sesso femminile) previsti all'art. 14, secondo le modalita' all'uopo stabilite. 9. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al generale ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 10. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.