Art. 22 
 
                  Assegnazione al termine del corso 
 
    1. Al termine del corso di  formazione  di  cui  all'art.  18,  i
finanzieri del contingente ordinario saranno destinati  ove  esigenze
organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo  di  permanenza
secondo le disposizioni interne del  Corpo.  I  finanzieri  reclutati
quali vincitori dei posti riservati ai possessori  dell'attestato  di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso
i Reparti della Provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento
con competenza regionale. 
    2. I finanzieri del contingente di mare saranno avviati al  corso
per il conseguimento della specializzazione indicata nella domanda di
partecipazione al concorso, in relazione alla  quale  sono  impiegati
nello specifico  comparto,  con  obbligo  di  permanenza  secondo  le
disposizioni interne del Corpo.