Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati risultati idonei alla  prova  scritta  di  cui
all'art. 11, il Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti,  a
richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello
dei carichi pendenti e per coloro che concorrono  per  posti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere b) e c), i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 
    2. I volontari che concorrono per i  posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a), convocati per sostenere le prove  di  efficienza
fisica di cui all'art. 12, devono consegnare in tale sede: 
      a) un estratto della documentazione  di  servizio  conforme  al
modello in allegato 2, redatto e firmato: 
        (1)  per  i  militari  in  servizio,   dal   comandante   del
reparto/Ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere
chiuso alla data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso; 
        (2)     per     quelli     in     congedo,     dall'ufficiale
responsabile/funzionario del  Distretto  militare/Centro  documentale
militare competente per territorio o residenza; 
      b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente,  dalla  quale  si  evinca  che  le  sanzioni
disciplinari   indicate   nel   predetto   estratto   sono   riferite
esclusivamente al periodo di servizio con  esclusione  del  corso  di
formazione di base (o basico). In assenza di  tale  attestazione,  le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto  della  documentazione  di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo  di
servizio. 
    3. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare  in  tale  sede  i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi  previsti  dalla  legge,  comprovanti  il  possesso  dei  titoli
maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 8, 9, 10, 11 e  12  al
bando e/o di quelli preferenziali di cui  all'art.  17  del  bando  e
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche'
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
stessa. 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione l'Amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  della
prova di efficienza fisica. 
    4.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2018/2019  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio  ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 3. 
    5. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.