Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi  i  candidati  geometri  in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore  di  geometra
conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario
o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del  diploma  afferente
al  settore  «Tecnologico»,  indirizzo   «Costruzioni,   ambiente   e
territorio» di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di  presentazione
della domanda: 
      A) abbiano completato il tirocinio professionale  della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9,  del  citato  decreto
del Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui  al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del  tirocinio  di  cui  alla  presente
lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al
raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali  hanno  iniziato
ma non terminato entro il 15 agosto  2012  il  tirocinio  secondo  le
tipologie di cui alle successive lettere B e C, di  cui  al  presente
comma; 
      B) abbiano completato il periodo di  tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15  agosto
2012, fra gli ordini o collegi, le universita', con gli  istituti  di
istruzione secondaria o  con  gli  enti  che  svolgono  attivita'  di
formazione professionale o tecnica superiore ai  sensi  dell'art.  6,
comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328. A far data dal 15 agosto  2012,  le  convenzioni  devono  essere
conformi a quanto disposto dall'art. 6,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il  periodo  di
pratica biennale, presso un geometra, un architetto  o  un  ingegnere
civile, iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  da  almeno  un
quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7  marzo  1985,
n. 75; 
      D) abbiano completato, entro il  15  agosto  2012,  il  periodo
almeno quinquennale di attivita' tecnica  subordinata,  anche  al  di
fuori di uno studio professionale, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2
della legge 7 marzo 1985, n. 75; 
      E) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del  presente  articolo,  della  certificazione   di   istruzione   e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non  inferiori  a  sei
mesi  coerenti  con  le  attivita'  libero   professionali   previste
dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base  a
criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,   motivati
giudizi  negativi,  preclusivi  dell'ammissione  agli   esami,   sono
tempestivamente notificati agli interessati; 
      F) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti  tecnici
superiori - I.T.S - di cui  al  Capo  II  del  suddetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25  gennaio  2008,  purche'  il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio  di  sei
mesi  coerente  con  le  attivita'  libero   professionali   previste
dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base  a
criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,   motivati
giudizi  negativi,  preclusivi  dell'ammissione  agli   esami,   sono
tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in  coerenza
con le corrispondenti sezioni: 
      A) diploma universitario triennale  di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B) laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C)  lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate nella  E  allegata  alla  presente
ordinanza,  nonche'  i  relativi  diplomi  di   laurea,   di   durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. 
    I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione
agli esami che, prima dell'inizio  dello  svolgimento  degli  stessi,
comunicheranno al collegio, mediante  autocertificazione,  l'avvenuto
compimento della pratica professionale (v. successivo art.  5,  comma
2). 
    Il collegio, effettuate le verifiche di  competenza,  provvedera'
ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato  di
compiuta pratica.