Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati geometri in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di presentazione della domanda: A) abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C, di cui al presente comma; B) abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalita' stabilite con le convenzioni stipulate, entro il 15 agosto 2012, fra gli ordini o collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. A far data dal 15 agosto 2012, le convenzioni devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; C) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; D) abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75; E) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati; F) siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori - I.T.S - di cui al Capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni: A) diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; B) laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; C) lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella E allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. I candidati interessati dichiareranno nella domanda di ammissione agli esami che, prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi, comunicheranno al collegio, mediante autocertificazione, l'avvenuto compimento della pratica professionale (v. successivo art. 5, comma 2). Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera' ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.