Art. 3 Sedi di esame 1. Sono sedi di esame gli istituti tecnici del settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio». Nella tabella A allegata alla presente ordinanza sono indicati gli istituti comunicati dagli Uffici scolastici regionali per lo svolgimento delle prove. Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in quali degli istituti di cui alla predetta Tabella A si insedieranno le commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. 2. Qualora in qualche istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del Regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu' commissioni operanti nella medesima sede. 3. Qualora gli istituti scolastici dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni ubicate, ove necessario, anche presso istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A. 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.